Regolamento Nazionale ANPI

11 Novembre 2012 Lascia un commento »

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Regolamento Nazionale ANPI
(testo definitivo con le modifiche apportate dal Comitato Nazionale del 30 ottobre 2012)
Art. 1 L’iscrizione
1. Tutti possono chiedere l’iscrizione all’ANPI, alle condizioni previste dallo Statuto (art. 23), salvo
le limitazioni di cui appresso.
2. Il cittadino europeo è tenuto ad esibire, a richiesta, un documento ufficiale da cui si desuma il
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E.
3. Lo straniero (non cittadino dell’U.E.) deve dimostrare di essere regolarmente soggiornante (D.
Lgs. 286/1998), esibendo permesso di soggiorno o carta di soggiorno, o quanto meno dimostrando
documentalmente di aver già presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno e di
essere in attesa della risposta. Nell’ipotesi di permesso a tempo determinato, alla scadenza potrà
essere revocato il provvedimento di iscrizione.
4. I giovani non ancora maggiorenni possono essere iscritti qualora abbiano avuto modo di
collaborare con l’ANPI con significativo e continuativo impegno e dimostrazione di maturità e
responsabilità.
5. La domanda di iscrizione è individuale e deve essere fatta su modulo stabilito dalla Segreteria
nazionale, è rivolta alla sezione di competenza, che la approva e la trasmette al Comitato
provinciale. Il Comitato dei garanti provinciale verifica le domande e ratifica l’iscrizione.
6. Di norma, l’iscrizione avviene nella sezione del luogo di lavoro o di studio ovvero nella sezione
del comune di residenza. Qualora la sezione non esista o sia intercomunale, l’iscrizione dovrà
avvenire nel comune di competenza, secondo una suddivisione del territorio stabilita dal Comitato
Provinciale. Eventuali eccezioni, proposte e motivate dalla sezione interessata, devono essere
esaminate e decise dal Comitato provinciale – o da suo organismo delegato – tenendo conto della
natura e degli scopi dell’Associazione e delle circostanze di fatto alla base della proposta. Dalla
documentazione per la richiesta di deroga devono risultare anche le circostanze a sostegno della
effettiva possibilità del richiedente di partecipare anche fisicamente alle attività della sezione
presso cui chiede l’iscrizione.
7. Le richieste di iscrizione pervenute on-line sono prese in considerazione con i criteri di cui al
comma precedente
Art. 2 Tessere particolari
1. Le tessere ad honorem sono attribuite esclusivamente in base ai requisiti stabiliti dall’art. 22
dello Statuto.
2. È istituita la tessera di “Amici dell’ANPI”, gratuita, segno di vicinanza alla Associazione e di
condivisione dei suoi valori e obiettivi, riservata:
a) ai giovani non ancora maggiorenni che non abbiano avuto modo di collaborare con l’ANPI con
significativo impegno e dimostrazione di maturità e responsabilità; b) a cittadini che abbiano
collaborato con specifico significato e impegno ad attività particolarmente significative della
sezione o del Comitato provinciale; c) a stranieri presenti sul territorio nazionale che hanno
combattuto a fianco dei partigiani o negli eserciti di Liberazione e che hanno sempre ricevuto, a
pieno titolo, la tessera della nostra Associazione; d) a stranieri non cittadini dell’U.E., che non
essendo dotati di permesso di soggiorno, risultino tuttavia residenti stabilmente sul territorio
italiano da almeno tre anni.
3. La tessera “Amici dell’ANPI” non consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo
o passivo. La tessera comporta il diritto di essere informati delle attività anche interne dell’ANPI, di
partecipare alle iniziative di confronto e discussione ed ai suoi congressi con diritto di parola. Non
consente l’esercizio del diritto di voto né quello elettorale, attivo o passivo.
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Art. 3 Diritti e doveri degli iscritti
1. Gli iscritti hanno il pieno diritto di partecipazione, di parola e di voto alle iniziative ed alle altre
attività dell’ANPI. Nei congressi l’esercizio di tale diritto è organizzato secondo il regolamento
congressuale approvato insieme alla loro indizione.
2. Gli iscritti sono titolari del diritto attivo e passivo di elezione agli organismi dirigenti ad ogni
livello. Per accedere alle cariche direttive a livello di sezione occorre essere iscritti ed aver
partecipato attivamente alla vita dell’Associazione da almeno un anno, per il livello provinciale da
almeno due, per quello nazionale almeno cinque.
3. A tutti i livelli territoriali, gli incarichi di Presidente, Segretario, Presidente del Collegio dei
Revisori e Responsabile Amministrativo sono incompatibili con gli incarichi di pari livello ed
esecutivi di partito ovvero di organizzazione politica, sindacale o associativa, comunque
denominata. I soci che, alla data dell’approvazione del Regolamento hanno incarichi elettivi e di
rappresentanza istituzionale, non rientrano nella condizione di incompatibilità. Dall’approvazione
del regolamento, non sarà possibile dunque assumere contemporaneamente i doppi incarichi
sopra indicati.
4. Ogni iscritto ha il dovere di contribuire alla vita, alla attività ed al finanziamento dell’ANPI, come
fondamento materiale e politico della sua autonomia.
5. Gli iscritti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, nonché le
decisioni assunte dagli organismi dirigenti.
6. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare anche in contraddittorio a tutte le fasi dei procedimenti
disciplinari che li riguardino.
7. Non possono essere iscritti gli appartenenti ad associazioni segrete, ai sensi dell’art. 18 Cost. e
dell’art. 18 della L. 17/1982, ovvero ad associazioni comunque denominate la cui composizione,
finalità e azione siano incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con gli scopi e le
finalità dell’ANPI.
8. Non possono fare parte di organismi direttivi dell’ANPI iscritti anche ad altra Associazione
partigiana.
Art. 4 Anagrafe degli iscritti
1. È costituita l’Anagrafe informatizzata degli iscritti, con lo scopo di:
• Registrare e mantenere aggiornato il quadro complessivo della composizione sociale della
Associazione;
• Offrire uno strumento di lavoro ai Comitati provinciali
2. L’inserimento dati avverrà a livello provinciale. Ogni Comitato Provinciale dovrà
provvedere all’individuazione di un associato che si occuperà dell’inserimento dati e sarà
successivamente incaricato di garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Analogo incarico verrà conferito a livello nazionale;
3. Restano in funzione:
• Il modulo per la richiesta di iscrizione, che deve prevedere l’accettazione esplicita al
trattamento dei dati in rispetto della normativa sulla privacy;
• La consegna da parte delle sezioni locali, ai Comitati Provinciali, dei tagliandi delle
tessere, debitamente compilati in ogni loro parte.
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Art. 5 Le sezioni
1. La costituzione di una nuova sezione deve essere approvata dal Comitato provinciale
competente per territorio. L’intesa, di cui all’art. 3, comma 3, dello Statuto consiste in un atto
espresso del Comitato provinciale.
2. Nel caso in cui vengano fatte domande di iscrizione da almeno 100 residenti in uno stesso
Paese estero, il Comitato nazionale decide se autorizzare la costituzione di una sezione in quel
Paese, con sede nella capitale o nella città di maggiore concentrazione degli iscritti. A quella
sezione si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti previste per i comitati provinciali. Per
la costituzione di eventuali successive sezioni si applicano le norme di cui all’art. 3 dello Statuto e
si costituisce un coordinamento nazionale.
3. Le sezioni svolgono la loro attività ciascuna nel proprio ambito di competenza, territoriale ovvero
di luogo di lavoro o studio, e sono impegnate per la positiva riuscita delle iniziative e campagne
promosse dai livelli provinciale e nazionale.
4. Ciascuna sezione è impegnata secondo i principi della autonomia politica e culturale dell’ANPI,
della sua unità, del pluralismo ideale e politico e in base al carattere determinante di essere una
Associazione che discute, agisce, cresce nel suo insieme.
5. Ciascuna sezione è tenuta a segnalare preventivamente al Comitato provinciale le iniziative e le
pubblicazioni, anche con mezzi informatici, impegnative del nome dell’ANPI. Analoga segnalazione
deve essere fatta per la partecipazione di una sezione a manifestazioni promosse da altri soggetti,
anche al fine di una valutazione comune. Manifestazioni o altre iniziative promosse o cui abbiano
aderito il Comitato provinciale o nazionale dell’ANPI non sono oggetto di ulteriore adesione da
parte di singole sezioni.
6. L’intitolazione della sezione, di norma, va dedicata tenendo in considerazione uomini e donne
dell’Antifascismo e/o della Lotta di Liberazione locale o nazionale oppure a fatti e/o vicende legate
all’Antifascismo e alla Lotta di Liberazione locali e/o Nazionali.
Art. 6 Assemblee e Congressi
1. L’assemblea ordinaria annuale della sezione, di cui all’art. 16 dello Statuto, deve procedere,
prima dell’inizio dei lavori, alla nomina di un Presidente dell’Assemblea. L’ordine del giorno deve
prevedere: esame dell’attività svolta nel corso dell’anno; programma di lavoro e iniziative previste
per il nuovo anno; discussione sulla situazione politica e i compiti della Associazione; esame e
approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.
2. Le proposte per nuovi organismi dirigenti o per la integrazione di quelli esistenti devono essere
formulate da una commissione elettorale nominata dalla assemblea all’inizio dei lavori.
3. Il Comitato nazionale ovvero il Comitato provinciale può approvare un documento politico da
sottoporre alla discussione delle assemblee annuali.
4. Il Comitato nazionale convoca il Congresso nazionale, ex art. 3 dello Statuto, determinandone le
modalità di svolgimento con l’approvazione del relativo regolamento.
5. Il regolamento congressuale indica l’ordine del giorno del congresso e i criteri e le modalità di
elezione dei delegati. Ogni Comitato provinciale approva il regolamento per lo svolgimento del
proprio congresso.
Art. 7 Gli organi dell’Associazione
1. I Comitati provinciali sono tenuti ad organizzare attività formative volte alla valorizzazione
dell’antifascismo, della pace, della Resistenza e della Guerra di Liberazione, alla conoscenza,
attuazione, rispetto e difesa della Costituzione.
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2. I dirigenti dell’ANPI, a tutti i livelli, hanno il dovere della conoscenza della storia della Resistenza
in generale e, in particolare quella svolta nella loro provincia.
3. Nella composizione degli organismi dirigenti a tutti i livelli deve essere rispettata una clausola di
non prevalenza: di norma, nessun genere può essere rappresentato per quote inferiori al 40%.
4. Il componente di un organismo dirigente a qualsiasi livello assente ingiustificato per tre volte è
automaticamente decaduto.
5. Gli organismi dirigenti a tutti i livelli, oltre a scegliere tra i propri componenti il Presidente,
procedono alla nomina di un vicepresidente vicario, scelto tra i vicepresidenti, che sostituisce il
Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Titolare delle decisioni politiche, in coerenza con gli orientamenti e le decisioni nazionali, è il
Comitato, a ciascuno dei livelli congressuali previsti dallo Statuto: sezionale, provinciale, nazionale.
Situazioni o condizioni di particolare urgenza ovvero emergenza possono essere decise dal
Presidente, anche ricorrendo le circostanze di cui al successivo comma 7; in questo caso, il
Comitato, nella sua prima riunione utile, procederà alla conferma o meno delle decisioni assunte.
7. Ad ogni livello congressuale della Associazione, i vicepresidenti coadiuvano il Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni e svolgono funzioni di rappresentanza politica e istituzionale. I
vicepresidenti e la segreteria, su impulso del Presidente possono svolgere funzioni di carattere
istruttorio delle decisioni di competenza del Comitato di corrispondente livello.
8. I componenti del Comitato nazionale hanno diritto di essere informati delle iniziative che si
svolgono nel proprio ambito regionale.
Art. 8 Gli organismi di coordinamento
1. Il Comitato regionale, ove costituito, svolge – oltre a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto –
funzioni di supporto ai Comitati provinciali in relazione al consolidamento ed allo sviluppo della
Associazione, su richiesta dei Comitati provinciali ovvero del Comitato nazionale.
2. In ottemperanza a quanto previsto dal Documento approvato al Congresso Nazionale di Torino
e in continuità con l’esperienza storica dell’Associazione, è costituito il Coordinamento nazionale
delle donne dell’ANPI come strumento di confronto, elaborazione, proposta ed iniziativa e come
luogo di partecipazione attiva delle donne alla vita dell’associazione e di rapporto solidale tra le
generazioni. Il coordinamento femminile, che non si configura come organo statutario, interagisce
e collabora con gli organi dirigenti al fine di rafforzare ed arricchire la cultura e l’iniziativa politica
dell’associazione, di valorizzare la storia e la memoria delle donne della Resistenza, di sostenere
l’impegno per una compiuta cittadinanza delle donne nella democrazia. Forme, tempi, programmi
di lavoro del Coordinamento femminile sono determinati in autonomia dalle compagne. La
Responsabile del Coordinamento nazionale deve essere componente del Comitato Nazionale.
Anche a livello provinciale possono essere costituite forme di coordinamento delle donne.
3. Si possono altresì costituire, nel rispetto dell’autonomia delle Sezioni territoriali, Coordinamenti
di Zona, con funzioni di supporto organizzativo ed in stretta collaborazione con il Comitato
Provinciale.
Art. 9 Gli organismi di garanzia
1. In attuazione dell’art. 29 dello Statuto, a livello nazionale e provinciale della Associazione il
corrispondente Comitato nomina una Commissione di garanti dei diritti della Associazione e degli
iscritti, composta da non meno di tre componenti e comunque in numero dispari.
2. La Commissione svolge una funzione istruttoria, nel corso della quale può acquisire
documentazione e informazioni, procedere ad audizioni anche in contraddittorio. Agisce su
segnalazione e impulso da parte di iscritti ovvero da parte di cittadini e organizzazioni venute a
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conoscenza di fatti rilevanti ai fini di interventi – anche di tipo disciplinare – a tutela della
Associazione; agisce, altresì, su impulso del Comitato competente.
3. Le pratiche disciplinari “locali” devono essere istruite dalla competente Commissione Provinciale
di garanzia, ma la proposta finale deve essere indirizzata al Comitato Nazionale, unico
competente, a norma di Statuto (art. 29) ad adottare provvedimenti disciplinari. Invece, per tutte le
questioni o controversie non disciplinari, la Commissione istruttoria locale riferisce e fa proposte al
Comitato Provinciale competente per territorio. L’esito degli accertamenti svolti e la proposta di
deliberazione per il Comitato sono motivati e in forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il
Comitato competente.
4. In ottemperanza all’art. 3, comma 6, del Regolamento, quando si apre una procedura
disciplinare in fase istruttoria, il Presidente della Commissione di garanzia ne dà notizia al
Presidente Nazionale o al Presidente Provinciale (a seconda della competenza) che, a nome
dell’ANPI, ne informa l’interessato. Si considera aperta la procedura disciplinare quando la
Commissione istruttoria, compiuta la prima delibazione ed i primi accertamenti documentali decide
di procedere ad una formale istruttoria.
5. L’esito degli accertamenti svolti e la proposta di deliberazione per il Comitato sono motivati e in
forma scritta. Sulla proposta vota a maggioranza il Comitato competente.
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 2 maggio 2012.

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